POMPE E AGITATORI RESISTENTI ALLA CORROSIONE
CONDIZIONI COMMERCIALI
PREMESSE
Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella Conferma d’Accettazione d’Ordine della ditta FORNITRICE e sono regolate dalle presenti Condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiranno novazione del Contratto. Ad ordinazione ricevuta la Ditta Fornitrice avrà 30 giorni di tempo, durante i quali l’ordinazione stessa rimarrà irrevocabile da parte della committente, per trasmettere la relativa accettazione. In qualunque momento l’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Committente ai sensi ed agli effetti dell’art. 1461 del Codice Civile. La ditta fornitrice si riserva di non emettere e comunque di non dare corso ad ordinazioni per le quali non abbia ricevuto le presenti condizioni generali di fornitura recanti la doppia sottoscrizione, con timbro e firma della committente.
PREZZI
I prezzi sono da intendere secondo le modalità espressamente specificate nella conferma; essi non comprendono prestazioni od oneri non menzionati ed in particolare le imposte in vigore nel luogo di destinazione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della fornitura viene effettuato, nella forma e nel tempo espressamente specificata nella Conferma d’Ordine, al domicilio della Ditta Fornitrice restando sempre a rischio del Committente la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto. Qualora sia convenuto un regolamento cambiario, sono a carico del Committente sia gli interessi di sconto che le spese e commissioni relative; gli interessi saranno conteggiati al tasso ufficiale di sconto aumentato di tre unità.
Sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi al tasso ufficiale di sconto vigente più tre unità senza che per questo il Committente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.
Il mancato pagamento anche di una sola rata provocherà la decadenza del committente dal beneficio del termine con la conseguente immediata scadenza di diritto delle rate successive per la merce già consegnata, anche se concernenti ordinativi diversi, e la risoluzione del contratto per la parte ancora da eseguire, per fatto e colpa del Committente con obbligo al risarcimento dei danni.
RISERVA DI PROPRIETÀ
La Ditta Fornitrice conserva la proprietà sui materiali forniti fino a totale pagamento di essi e qualunque atto del Committente che, all’infuori di esplicito consenso scritto della Ditta Fornitrice, involga pregiudizio al diritto della Ditta Fornitrice alla rivendita del materiale sarà sottoposto alle sanzioni di legge.
CONSEGNA
Il periodo di consegna è indicativo e decorre dal giorno dell’accordo su ogni particolare del contratto e non ha inizio prima del ricevimento della Conferma d’Ordine ( e delle presenti Condizioni di vendita) firmate in tutte le sue parti e della rata di pagamento all’ordine, quando essa sia concordata. Esso si intende di diritto adeguatamente prolungato qualora il Committente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:
- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente.
- se il Committente non fornisce in tempo utile tutti i dati necessari all’esecuzione della fornitura e non dà prontamente l’approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi, ove richiesto.
- se non vengono consegnati nel tempo pattuito i materiali concordati in conto lavoro (esempio motori).
- se il Committente richiede delle varianti durante l’esecuzione dell’ordine.
- se insorgono cause indipendenti dalla buona volontà e diligenza della ditta Fornitrice, ivi compresi comprovati ritardi di subfornitori.
- se la dilazione di consegna è dovuta a cause di forza maggiore.
Al fine dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale della merce dal Fornitore all’Acquirente, la consegna, a termini dell’articolo 1510 Codice Civile. si intende convenuta nelle officine del Costruttore ed eseguita all’atto del passaggio del materiale al Committente o al Vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto o se la ditta Fornitrice si assume il montaggio in opera. Tuttavia se, per un motivo qualsiasi, approntati che siano i materiali, non è avvenuto detto passaggio per fatto indipendente dalla ditta Fornitrice, la consegna si intende ad ogni effetto eseguita con il semplice avviso di merce pronta. Avvenuta la consegna, tutti i rischi sui materiali si trasferiscono al Committente d’onde il diritto della Ditta Fornitrice, nel caso citato di ritardata tradizione per fatto non suo, di addebitare al Committente le spese di magazzinaggio, manutenzione, custodia, assicurazione, ecc…
Le merci, in mancanza di precise indicazioni scritte, verranno affidate a primarie Case di Spedizione e, anche se vendute franco destino, viaggiano a rischio e pericolo del Committente. La stipula di una assicurazione per danni da trasporto sarà sottoscritta solo su esplicita richiesta del Committente e a sue spese e rischio. Si consiglia l’immediato accertamento dello stato dei beni alla consegna e l’eventuale contestazione allo Spedizioniere qualora si riscontrino danni da trasporto.
DATI TECNICI
La Ditta Fornitrice si riserva di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone però notizia al Committente se interessato all’installazione.
Qualora il Committente proponga modifiche tecniche a quanto previsto dalla ditta Fornitrice in offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, dovrà esistere pieno accordo scritto delle parti sulle variazione che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sul periodo di consegna precedentemente stabiliti; la presentazione di proposta di modifica non sospende le clausole contrattuali.
Il committente si impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste dal contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà della ditta Fornitrice e che il Committente non può consegnare a terzi, né riprodurre senza previa autorizzazione scritta.
COLLAUDO
È facoltà del Committente chiedere, in tempo utile, di assistere a sue spese, nelle ore di lavoro normale, alle prove di collaudo normali dei materiali nelle Officine della ditta Fornitrice, la quale gliene preavviserà tempestivamente la data; in mancanza dell’intervento del Committente le prove saranno eseguite ugualmente dalla ditta Fornitrice e al Committente saranno comunicati i risultati che verranno come collaudo. Un’eventuale certificazione di collaudo dovrà essere richiesta dal Committente sin dall’ordine onde poterne concordare il relativo costo che comunque farà carico al Committente.
Nel caso siano richieste prove di tipo, queste saranno effettuate a spese del Committente.
Se al collaudo risultasse che la fornitura non corrisponde alle caratteristiche essenziali stabilite in contratto e la ditta Fornitrice non fosse in grado di adempiervi, essa ha il diritto di rinunciare all’ordinazione con il solo obbligo di riprendersi i materiali eventualmente già consegnati, restituendo le somme ricevute, senza interessi e senza che il Committente possa reclamare indennizzi o risarcimenti danni.
Le apparecchiature sono sempre accompagnate dal LIBRETTO DI ISTRUZIONE che fa parte integrante della fornitura. Tale LIBRETTO DI ISTRUZIONE deve essere consegnato all’UTILIZZATORE finale, pena la decadenza della garanzia.
GARANZIA
La ditta Fornitrice garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali obbligandosi, durante il periodo di garanzia appresso specificato, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile, quelle parti che per cattiva qualità di materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza del Committente, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Committente, da cattivo immagazzinamento, da casi fortuiti o di forza maggiore.
Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla consegna (di cui all’art.5) e cessa allo scadere del termine anche se i materiali non sono stati, per qualsiasi ragione, messi in servizio. Il pronto intervento in garanzia della ditta Fornitrice rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Committente.
I lavori inerenti alla riparazione o sostituzione in garanzia saranno eseguiti esclusivamente presso le Officine della ditta Fornitrice.
Nulla sarà dovuto al Committente per il tempo durante il quale l’impianto sarà inoperoso, né egli potrà pretendere risarcimenti o indennizzi per spese, per sinistri, per danni diretti o indiretti conseguenti a quanto specificato al primo capoverso del presente comma, nonché alle suddette riparazioni o sostituzioni.
Le parti sostituite restano di proprietà della ditta Fornitrice e dovranno essere rispedite, in porto franco al Fornitore, da parte del Committente.
Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in garanzia hanno luogo a spese, rischio e pericolo del Committente.
Sono esclusi dalla garanzia i materiali e le parti soggette a continuo logoramento o invecchiamento proprio.
In nessun caso si possono intendere prorogati i termini di decadenza e di prescrizione di cui all’art.1512 del Codice Civile.
CONTROVERSIE
I contratti, anche se stipulati da cittadini esteri o per materiali forniti all’estero, sono regolati dalla vigente legislazione italiana. Foro competente è soltanto quello avente giurisdizione nella sede legale della ditta Fornitrice anche in deroga agli art. 32 e seg. Cod. Prov. Civ., esclusa per il Committente la possibilità di adire l’Autorità Giudiziaria di altro luogo anche in via di garanzia o di connessione di causa, ma salva la facoltà alla ditta Fornitrice di esperire, in qualità di attrice, un’azione nel luogo di residenza, in Italia o all’estero, del Committente.